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Il referendum sulla marijuana
Franco Isman


Ho già scritto ma ripeto: la Costituzione, all'art.75, prevede solamente i referendum abrogativi, non quelli propositivi: si possono usare le forbici ma non la colla, si possono tagliare singole parole, o frasi, o interi commi, ma non si può aggiungere nemmeno una virgola o una parola.
La conseguenza è avere dei quesiti referendari talvolta assurdi e che non rispecchiano quello che i proponenti avrebbero voluto dire.
La conseguenza è che quello che avrebbe voluto essere un referendum per la liberalizzazione della marijuana viene a interessare anche le droghe pesanti.

Il quesito referendario elimina dalle proibizioni la parola “coltiva”, liberalizza cioè la coltivazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, compresi l'oppio (da cui si ricavano morfina e eroina) e le foglie di Coca (dalle quali si estrae la cocaina).
Bisogna dire che la marijuana è immediatamente utilizzabile, mentre oppio e coca richiedono successivi trattamenti per i quali la proibizione resta in vigore.

Il giudice Riccardo De Vito, di cui abbiamo pubblicato ieri l'analisi approfondita dei problemi connessi al referendum scritta, si noti, prima della sentenza della Corte costituzionale, definisce “un macigno sul cammino del referendum” gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano con la ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di stupefacenti (convenzione di New York del 1961 e relativo Protocollo di Emendamento del 1972, Convenzioni di Vienna del 1971 e 1988).

E così è stato, come ha espressamente motivato il presidente Giuliano Amato.

Franco Isman

Un aneddoto personale.
Tanti anni fa, nella profonda Brianza, conoscevo un tale che viveva in una cascina dove aveva un praticello di quella che chiamava “erba güza” (o qualcosa del genere). Sorpreso dai Carabinieri raccontò candidamente che quello era il mangime per gli uccelli da richiamo: “inscì canten da matt”…


Questo il quesito referendario:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all'inciso “coltiva”;
Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitamento alle parole “la reclusione da due a sei anni e”;
Articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni”?».




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  18 febbraio 2022