prima pagina pagina precedente



Prescrizione e assoluzione
Malafede e falsità
Franco Isman

Berlusconi e Mills

Assoluzione significa che l'imputato non ha commesso il fatto, oppure che questo non costituisce reato et similia; significa che l'imputato è innocente dei reati ascrittigli.
Prescrizione significa che, in considerazione del tempo trascorso (dipendente dalla gravità del reato e modificato dalla legge n. 251/2005 - "ex Cirielli"), il reato commesso viene dichiarato estinto e non ha più conseguenze per la persona condannata (vedi in calce alcune note giuridiche più puntuali).

Nel caso Mills la Cassazione ha ritenuto che la data in cui il reato era stato consumato fosse quella della messa a disposizione di David Mills da parte di Fininvest della tangente, novembre 1999, e non quella dell'effettivo utilizzo da parte di questi della somma (febbraio 2000): confermata l'esistenza del reato ma dichiarato estinto per prescrizione.

Mills, che aveva candidamente confessato di aver ricevuto la tangente come compenso per il suo silenzio sulle responsabilità di Fininvest nella costituzione della rete di società off shore nota come “All Iberian”, è stato condannato in primo grado ed anche in appello, presentando poi ricorso in Cassazione che non ha cassato la sentenza di colpevolezza, ma ha constatato l'intercorsa prescrizione.
I tre gradi di giudizio hanno definitivamente stabilito che corruzione c'è stata, che Mills ha intascato la tangente da un funzionario Fininvest (deceduto) per occultare con false dichiarazioni la reale appartenenza dell'arcipelago di società “All Iberian”. L'articolo “La prova delle menzogne” di Giuseppe D'Avanzo su la Repubblica del 26 febbraio
Illustra compiutamente l'enorme giro di soldi neri (quasi mille miliardi di lire) e di corruzione che sta dietro alla All Iberian.

E Berlusconi ? La sua posizione è stata a suo tempo stralciata in seguito alla famosa legge n.124/2008 (il cosiddetto "Lodo Alfano”) confezionata a misura per questo caso ma, dopo la bocciatura della Corte Costituzionale, dovrebbe presentarsi nuovamente davanti ai giudici. Di qui la corsa ad ottenere il “legittimo impedimento” agitando la spada del forsennato “processo breve”. Naturalmente dichiarando che è sua ferma intenzione ottenere una assoluzione piena…

Berlusconi è quello che è, e non c'è proprio da meravigliarsi di tutto quello che dice e non fa e di quanto invece fa e non dice.
Indigna quasi di più la malafede di gran parte dei politici della destra che inneggiano alla “assoluzione” di Mills, scatenandosi contro i giudici colpevoli di persecuzione nei confronti dello stesso Mills e di Berlusconi, con ciò volutamente confondendo assoluzione e prescrizione e imbrogliando la grandissima parte della gente che non è in grado di distinguere l'abissale differenza fra i due istituti.
Il principale telegiornale, il tG1 del 26 febbraio, direttore Minzolini, definisce per ben due volte "assoluzione" l'avvenuta prescrizione del reato di corruzione di cui si è reso colpevole l'avvocato inglese: vergogna !

Non è stato fatta, almeno ufficialmente, una indagine demoscopica su cosa è rimasto attaccato agli italiani del caso Mills: certamente una maggioranza avrà assimilato la versione del minculpop di un Mills assolto, della conseguente falsità delle accuse mosse a lui e a Berlusconi e, quindi, dell'atteggiamento persecutorio dei giudici talebani (!) nei confronti del più grande presidente del consiglio dall'unità d'Italia.
Del resto non siamo ormai quasi convinti anche noi che Andreotti sia stato assolto dall'accusa di collusione con la mafia (partecipazione all'associazione per delinquere) quando in realtà la sentenza di appello lo aveva condannato per i fatti antecedenti al 1980 dichiarando però che il reato era estinto per prescrizione ?

Franco Isman

Note giuridiche
In campo penalistico la prescrizione è disciplinata dall'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, che prevede che la prescrizione estingua il reato, decorso un determinato tempo dipendente dalla gravità del reato e da altre circostanze.
La sentenza è disciplinata dagli articoli 529 - 543 del codice di procedura penale, con le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n.46 (la legge Pecorella),  con la possibilità di tre alternative:
  • non luogo a procedere (articolo 425 c.p.p.)
  • proscioglimento (articolo 529 c.p.p.)
  • assoluzione (articolo 530 c.p.p)
  • condanna
La sentenza di assoluzione viene pronunciata quando il fatto non sussiste, ovvero non costituisce reato, o per motivazioni simili. La formula assolutoria dubitativa per insufficienza di prove è stata soppressa, quindi la sentenza di assoluzione (o di proscioglimento) è sempre con formula piena


EVENTUALI COMMENTI
lettere@arengario.net
Commenti anonimi non saranno pubblicati


in su pagina precedente

  28 febbraio 2010