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Napolitano e il protagonismo dei giudici
Franco Isman

il processo stato mafia

Nell'ambito del processo per la cosiddetta trattativa Stato mafia (vedi l'articolo del 2012 di Attilio Bolzoni su Repubblica ) il Presidente della Repubblica è stato chiamato a testimoniare nonostante avesse fatto arrivare una lettera ai giudici di Palermo sostenendo di non aver nulla da riferire, ma i giudici avevano “risposto” che sulle testimonianze decide la corte: “La testimonianza del capo dello Stato, oltre che ammissibile appare né superflua né irrilevante” avevano scritto nell'ordinanza i magistrati.
Indecente il protagonismo dei giudici (dell'allora PM Antonio Ingroia in particolare), vogliosi di mostrare il loro potere anche nei confronti della massima carica dello Stato, non curandosi nemmeno di prendere in considerazione le aberranti conseguenze alla quali si poteva arrivare.

Infatti è arrivata una richiesta di Totò Riina e di Leoluca Bagarella (suo cognato) di presenziare all'interrogatorio di Napolitano ed una analoga del senatore Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza, richieste che si basano su un articolo della Costituzione e sul Codice di procedura penale; eccoli.

Art. 111 Costituzione

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale…
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore…


Art. 205 Codice di Procedura Penale
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

Art.178 Codice di Procedura Penale - Nullità di ordine generale 
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private…


La Costituzione statuisce la facoltà per l'imputato di interrogare o di far interrogare, invece effettivamente il CPP prescrive tout court l'intervento degli imputati, che nello specifico sarebbe possibile solo in video conferenza essendo sottoposti al regime dell'art. 41bis.
Esiste poi l'art.90 della Costituzione che tutela il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte di Assise di Palermo ad esso si riferiscono quando, rigettando la richiesta di Riina e Bagarella, ed anche quella del senatore Mancino, affermano che deve essere assicurata la “tutela delle prerogative di un organo costituzionale qual è il presidente della Repubblica”.

Soltanto in Italia si poteva pensare di fare un vero e proprio confronto fra il Presidente della Repubblica e i due massimi capimafia rinchiusi nelle patrie galere: un'aberrazione assoluta.
Ma Sabina Guzzanti su Twitter cinguetta:
sabina guzzanti

Franco Isman

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  12.10.2014