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Democrazia ed estrema destra
Il caso monzese
Umberto De Pace

fasci

Tra i tanti problemi che l'Europa si trova oggi di fronte, il riemergere di movimenti di ispirazione fascista e o nazista sarebbe un grave errore ritenerlo un fenomeno marginale. Se era prevedibile che tra gli effetti della grande crisi economica mondiale di questi anni, accompagnata dall'imponente fenomeno delle migrazioni, vi fosse anche la deriva populista, xenofoba e razzista, le politiche fin qui adottate per contrastarla, in gran parte hanno contribuito ad ampliare il consenso verso chi con demagogia e spregiudicatezza sfrutta il disagio sociale per i propri scopi e fini politici.
Sulla democrazia - 7


Non è in genere semplice determinare in modo preciso quando ha inizio e in che tempi si afferma la democrazia all'interno di un paese.

David Runciman
David Runciman

David Runciman – insegna Scienze politiche a Cambridge – nel suo recente libro “Così finisce la democrazia. Paradossi, presente e futuro di un'istituzione imperfetta” (Bollati Boringhieri, settembre 2019) sostiene, con riferimento agli Stati Uniti, che : “ ... non sono soltanto la democrazia più importante del pianeta, ma anche una delle più antiche, sebbene la sua datazione sia ancora oggetto di dibattito. Un inizio parziale si ha agli albori della storia nazionale, con la nascita della repubblica nel 1776. Ma una repubblica fondata sulla schiavitù non può essere una vera democrazia in senso moderno. Anche dopo l'abolizione dello schiavismo, molti cittadini rimasero privi di diritto. Solo nel XX secolo, con il suffragio femminile e poi con il movimento per i diritti civili, emerse finalmente qualcosa di simile al nostro concetto di democrazia. Pertanto, l'attuale democrazia americana ha al massimo un centinaio d'anni, forse solo cinquanta o sessanta. Per gli standard politici, non è affatto vecchia. Non è nemmeno giovane, considerando che molte altre sono state soffocate ancor prima di ingranare. E' di mezza età. L'antica democrazia ateniese visse fino ai duecento anni prima di spirare. In confronto, quella americana non è nemmeno a metà strada.”

Per Giovanni Sartori (1924 – 2017) – politologo, sociologo e accademico di fama internazionale – nel suo libro “Democrazia. Cosa è.” (ed. Rizzoli, gennaio 1993) chiarisce come già:“… nel 1795, Kant criticava coloro che avevano cominciato a “confondere la costituzione repubblicana con quella democratica”, osservando che – quanto all'esercizio del potere – ogni regime è “repubblicano o dispotico”, e che la democrazia, nel senso proprio della parola, “è necessariamente un dispotismo” … La Costituzione degli Stati Uniti era intesa a creare una repubblica salvata da pericoli democratici. Anche la rivoluzione francese aveva in mente l'ideale di repubblica.”

Giovanni Sartori
Giovanni Sartori

A differenza di Robert A. Dahl, come abbiamo visto nella prima puntata su questo tema, per il quale le parole “democrazia” e “repubblica” non indicano tipi diversi di governo, quanto: “Riflettono, a costo di creare poi confusione, una differenza tra greco e latino, le due lingue da cui derivano.” Per Giovanni Sartori: “ … dire repubblica è diversissimo dal dire democrazia.” Sulla stessa democrazia antica Sartori restringe il campo temporale accennato da Runciman, riducendola a non più di un secolo e mezzo e ponendo la sua fine virtuale ad Atene nel 323 a.c.: “Dopodiché sparisce non solo la cosa, ma anche la parola. Per circa duemila anni di “democrazia” non si parla quasi, e quando viene ricordata la parola è derogatoria … Per duemila anni l'ottimo regime, la forma politica ideale, è stata chiamata respublica, repubblica. E dire repubblica è diversissimo dal dire democrazia.” questa lunga notte della democrazia: “ … attesta quanto il tracollo della democrazia antica sia stato memorabile e definitivo. Alla stessa stregua il termine riemerge, quando riemerge, per disegnare una realtà del tutto nuova: ché le nostre sono, in realtà, democrazie liberali.”
E nel caso dell'Italia, a quando si può far risalire l'avvento della democrazia nel nostro paese?

David Runciman
Statuto Albertino (storia.camera.it)

Con buona approssimazione, come abbiamo già detto, la democrazia italiana è alquanto giovane se si pensa al lungo processo intercorso tra lo Statuto del Regno di Sardegna, promulgato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848, diventato nel 1861 la prima carta costituzionale del regno d'Italia, e la costituzione repubblicana elaborata e approvata dall'Assemblea costituente eletta il 2 giugno del 1946. La Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli su 515 presenti e votanti. Venne promulgata il 27 dicembre di quell'anno con la firma di Enrico De Nicola (Capo provvisorio dello Stato), Umberto Terracini, Presidente dell'Assemblea Costituente e Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei ministri. Entrò in vigore il 1° gennaio 1948. E fu così che l'art. 1 dello Statuto Albertino per il quale: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.” – venne sostituito da: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Da una Carta costituzionale , cioè concessa dal sovrano, come ci ricorda il portale storico della Camera dei deputati, scelta : “... non come il naturale compimento delle riforme precedenti ma come l'unico rimedio politico per evitare l'evolversi della situazione in senso democratico e rivoluzionario. “ per la quale all'art.2: “Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.” – si passa ad una Repubblica democratica la quale sempre all'art.2: “... riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Non solo. Dal 1861 al 1946 l'elettorato italiano passò da circa il 2 per cento della popolazione al 60 per cento circa. Fu solo a partire dal 1° febbraio del 1945 che le donne italiane ottennero il diritto di voto grazie a un decreto legislativo emanato dal governo Bonomi. Così come non va dimenticato che nell'Italia dell'epoca fascista, con l'approvazione della legge elettorale del 1928, fu abolita l'elezione diretta dei candidati alla Camera, sostituendola con l'approvazione plebiscitaria: il corpo elettorale era chiamato a esprimersi su un'unica lista di 400 nomi, scelti dal Gran consiglio del fascismo.

La seduta del Gran consiglio del 9 maggio 1936, in cui fu proclamato l'Impero
La seduta del Gran consiglio del 9 maggio 1936, in cui fu proclamato l'Impero

Domenico Gallo – magistrato e politico – nel libro curato insieme a Franco Ippolito, “Salviamo la Costituzione” (Chimienti Editore, febbraio 2006) definì la Costituzione del '47 come un: “ ... progetto di democrazia per le generazioni future concepito dai costituenti ...” nel quale vengono espresse “ ... delle esigenze universali ed intramontabili che hanno radice profonda ed incidono sull'identità stessa del popolo italiano.” I suoi principi fondamentali, raccolti nei primi 11 articoli della parte I, secondo Costantino Mortati (1891-1985), uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, sono cinque.

Domenico Gallo Costantino Mortati
Domenico Gallo e Costantino Mortati

Il principio democratico (art.1) per il quale la sovranità appartiene al popolo ed è quindi la volontà popolare a costituire la fonte del potere politico. Un potere che si esprime nelle forme di una democrazia rappresentativa (ovvero diretta, nei limiti definiti dall'istituto del referendum). Non è un potere onnipotente quello del popolo, né lo è quello dei suoi organi elettivi in quanto va esercitato “ ... nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Il principio personalista (artt. 2 e 3) significa, come ci ricorda Domenico Gallo: “ ... che la persona umana, nella sua concreta individualità sociale, è un valore storico-naturale, un valore originario, che l'ordinamento deve riconoscere e rispettare in ogni circostanza. Per questo i suoi diritti fondamentali ... sono “inviolabili”, non possono essere cancellati o manomessi dall'ordinamento, neppure con il procedimento di revisione costituzionale, né possono essere sacrificati sull'altare della ragione di Stato.” In ciò è racchiuso il principio primordiale della democrazia, l'eguaglianza: “Se ogni uomo è un valore, è chiaro che questo valore non può essere discriminato e non possono esistere gerarchie fra le persone nel godimento dei diritti.” Eguaglianza nei diritti e nei doveri come sancisce la Costituzione.
Il principio lavorista (artt. 1 e 4) con il quale è riconosciuta la dignità del lavoro, cioè di tutte quelle attività che concorrano al “progresso materiale o spirituale della società”. Il lavoro è posto a fondamento della Repubblica.
Il principio pluralista (art. 2) “.. attiene alla grande consistenza che la Costituzione ha attribuito ai corpi intermedi fra la persona e lo Stato ... l'individuo non è solo di fronte allo stato, come avevano cercato di ridurlo le esperienza totalitarie del novecento, ma agisce e sviluppa la sua personalità attraverso una serie di corpi intermedi il cui perimetro di autonomia è rigorosamente protetto dalla Costituzione. Né, d'altro canto, lo Stato è un colosso che possa schiacciare l'individuo e lacerare il tessuto del pluralismo sociale.”
Il principio internazionalista o supernazionale (artt. 10 e 11) “... rappresenta una delle innovazioni principali ed uno dei punti di massima discontinuità rispetto al precedente ordinamento dello Stato.” Con il ripudio della guerra e la costruzione della Pace e la Giustizia fra le Nazioni: “... viene costruita l'identità della Repubblica, il volto dell'Italia nelle relazioni internazionali.”
E cosa si può dire sull'antifascismo? Si può definire la Costituzione italiana antifascista?
Che la Costituzione del nostro paese nasca e affondi le sue radici dalla e nella lotta di Liberazione contro il fascismo e il nazismo è un dato storico incontrovertibile ed evidente a chiunque e non necessita, almeno su queste pagine, di ulteriore approfondimento. Più interessante è capire se e perché si possa definire nella sua sostanza “antifascista”. Dal punto di vista dei principi fondamentali, poc'anzi riepilogati, è indubbio che gli stessi siano antitetici al fascismo come, ovviamente, a qualsiasi altra forma di dittatura. Come ci ricorda Domenico Gallo: “… è l'architettura del sistema che fa la differenza ed impedisce che, ove mai giungano al governo forze politiche caratterizzate da cultura o aspirazioni antidemocratiche … queste forze possano realizzare una trasformazione autoritaria delle istituzioni, aggredendo il pluralismo istituzionale (per es. l'indipendenza della magistratura) o il sistema delle autonomie individuali e collettive … La Costituzione, insomma, rende impossibile ogni forma di “dittatura della maggioranza.” A questo punto la XII disposizione – la quale vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista e stabilisce, per un periodo di tempo non superiore a un quinquennio, limitazioni al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista – non fa che suggellare il principio antifascista della Carta. Pur chiara nella sua espressione, essendo spesso fonte di polemica sia pur pretestuosa, vale la pena evidenziare quanto vi sia di “transitorio” e quanto di “finale” nella suddetta disposizione. La riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è una disposizione finale e quindi valida a tempo illimitato, da intendersi fino a quando non vi dovesse essere una riforma costituzionale che interessi tale materia. La disposizione transitoria riguarda invece la sua seconda parte, relativa al diritto di voto e alla eleggibilità per i responsabili del regime fascista, demandando ad apposita legge la sua regolamentazione. Legge che fu approvata il 23 dicembre del 1947 con il n°1453 , il giorno successivo all'approvazione della legge Costituzionale. All'interno di tale legge venivano individuate in modo specifico le cariche ricoperte nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista che dovevano essere sanzionate. La temporalità era data, con buona approssimazione, per dare tempo agli organi inquirenti di svolgere le indagini ed emettere i relativi giudizi finali.
Ma quale fu il pensiero e con quale spirito i deputati all'Assemblea Costituente elaborarono, discussero e infine approvarono la Costituzione Italiana?

Umberto De Pace

GLI ARTICOLI PUBBLICATI
0 - Prologo
1 - Perché Monza?
2 - Bran.Co. e Lealtà Azione - 1
3 - Bran.Co. e Lealtà Azione - 2
4 - Forza Nuova - 1
5 - Forza Nuova - 2
6 - CasaPound - 1
7 - CasaPound - 2
8 - CasaPound - 3
9 - Lorien e Progetto Zero
10 - Lorien e Compagnia Militante
11 - A.D.ES.
12 - Le radici dell'estrema destra monzese - 1
13 - Le radici dell'estrema destra monzese - 2
14 - Sul neofascismo - 1
15 - Sul neofascismo - 2
16 - Sul neofascismo - 3
17 - Sul neofascismo - 4
18 - Sull'antifascismo - 1
19 - Sull'antifascismo - 2
20 - Sull'antifascismo - 3
21 - Sull'antifascismo - 4
22 - Sull'antifascismo - 5
23 - Sull'antifascismo - 6
24 - Sull'antifascismo - 7
25 - Sull'antifascismo - 8
26 - Sull'antifascismo - 9
27 - Sull'antifascismo - 10
28 - Sull'antifascismo - 11
29 - Sul neofascismo - 12
30 - Sulla democrazia - 1
31 - Sulla democrazia - 2
32 - Sulla democrazia - 3
33 - Sulla democrazia - 4
34 - Sulla democrazia - 5
35 - Sulla democrazia - 6
36 - Sulla democrazia - 7



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  25 gennaio 2020