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Democrazia ed estrema destra
Il caso monzese
Umberto De Pace
E' interessante osservare come anche parte della destra contemporanea riconosca, pur con i propri distinguo o dileggiamenti di parte, l'essenza antifascista della Costituzione italiana.
Federica Ciampa - studentessa di Giurisprudenza, collabora con il sito Giovani a destra in un suo commento dal titolo Perché la Costituzione italiana non è giuridicamente antifascista concede al contempo che la stessa risulti: essere antifascista solo ed esclusivamente da due punti di vista: il primo è quello storico, in quanto la sua formazione è avvenuta dopo la caduta del regime fascista. Il secondo riguarda la disposizione transitoria e finale XII aggiungendo che: se all'epoca ci fosse stata veramente la volontà di dare una qualsivoglia valenza antifascista alla nascente Costituzione, i padri costituenti avrebbero provveduto a ciò attraverso un apposito articolo propriamente costituzionale e non certo attraverso una norma transitoria. D'altronde, questo il suo pensiero, a dimostrazione di ciò sta la nascita e il successivo sviluppo del Movimento Sociale Italiano, costituito da reduci della Repubblica Sociale Italiana, ergo: il pensiero è libero, anche se si richiama al fascismo. concludendo: radical chic, centri sociali, femministe urlanti e ANPI è meglio che si mettano l'anima in pace: la Costituzione non è antifascista, semmai è repubblicana. Inoltre, chiunque si definisca fascista, di estrema destra o di destra sociale, può tranquillamente candidarsi e partecipare al procedimento democratico, al pari di chi appartiene ad altre estrazioni politiche: la Carta Costituzionale non punisce le idee. Altrettanto interessanti sono le dichiarazioni del responsabile cultura di CasaPound, Adriano Scianca.
Nel corso di una videointervista su youtube del 2012, spiega come nel vecchio programma della sua organizzazione fosse auspicata la riscrittura della Costituzione essendo stata stilata all'ombra dei carri armati americani, mentre nel successivo programma dell'epoca al punto 18 si parla invece di attuazione della Carta. Riconoscendone l'alta visione sociale, Adriano Scianca ribadisce che non sta scritto da nessuna parte che la Costituzione sia antifascista e che per quanto riguarda la XII disposizione, oltre a non difenderla ovviamente, afferma che: ... nessuno ha letto perché nel secondo comma dice che se Mussolini fosse stato vivo nel '53 poteva diventare deputato, perché la sospensione dei diritti civili per gli appartenenti al regime durava cinque anni e quindi Mussolini nel '53 poteva diventare deputato e io non posso fare politica nel 2011 .... Mentre in merito all'apologia di fascismo, al di là di un caso vergognoso, a suo dire, di malagiustizia incorso ai militanti di Casa Pound a Bolzano, non c'è nessun problema che coinvolga l'organizzazione in quanto: ... mira a colpire chi ricostruisca il partito fascista in modo violento, che faccia apologia di fascismo in modo eversivo o che fa della violenza l'unico mezzo di lotta politica, cosa che non ci riguarda assolutamente. Se nell'immaginario della destra estrema o radicale c'è inevitabilmente un tentativo di sdoganamento del fascismo, cerchiamo di capire quale è in realtà il rapporto tra la democrazia italiana e il fascismo. Mussolini sarebbe stato eleggibile nel '53? La condanna per apologia di fascismo riguarda solo atti violenti? Chiunque si definisca fascista può partecipare oggi alla vita democratica? Il pensiero è libero anche per chi si richiama al fascismo? La paradossale affermazione sull'eleggibilità di Mussolini ci permette di evidenziare alcuni aspetti fondamentali della democrazia nel nostro paese. Innanzitutto che essa nasce da una rottura violenta con il suo passato caratterizzato da una dittatura corresponsabile, insieme al nazismo, di una guerra mondiale.
Nel suo comunicato del 29 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, assumendosi la responsabilità delle fucilazioni del Duce e di alcuni dei gerarchi fascisti, dichiara: che la fucilazione di Mussolini e complici, da esso ordinata, è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro Paese ancora coperto di macerie materiali e morali, è la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la Patria la premessa della rinascita e della ricostruzione Solo a prezzo di questo taglio netto con un passato di vergogna e di delitti, il popolo italiano poteva avere l'assicurazione che il CLNAI è deciso a proseguire con fermezza il rinnovamento democratico del Paese. Solo a questo prezzo la necessaria epurazione dei residui fascisti può e deve avvenire, con la conclusione della fase insurrezionale, nelle forme della più stretta legalità. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in quest'unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile . Al contempo il paradosso sull'eleggibilità di Mussolini, ci permette di evidenziare come, fin da subito, il formarsi della democrazia nel nostro paese si misuri con la complessità e la fragilità di tale forma di governo, ma anche con la sua capacità di attrazione e trasformazione di ideologie, pratiche e politiche da lei distanti. Quello che per l'estremismo di destra, ma non solo, è una mal riposta permissività alla liceità del fascismo, per la giovane democrazia del nostro paese, come abbiamo già avuto modo di vedere, è il sancire i diritti fondamentali dei cittadini dichiarandoli inviolabili, fra i quali la libertà di pensiero. Marcando al contempo un limite invalicabile che non è solo quello del divieto di ricostituzione del partito fascista ma, con l'attuazione della seconda parte del XII disposizione, che si attua con la legge Scelba (dal nome dell'allora ministro dell'interno) n°645 del 20 giugno 1952, anche la condanna dell'apologia di fascismo.
Difatti se per tale legge all'art.1: si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. al suo art. 4 definisce ciò che è da intendersi per apologia di fascismo: Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda. Seguiranno negli anni altre due leggi in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, le quali amplieranno il raggio d'azione in materia: la legge 13 ottobre 1975, n. 654 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. e la cosiddetta legge Mancino, legge 25 giugno 1993, n. 205 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Non è un caso che il partito di estrema destra Forza Nuova abbia nel suo programma l'abolizione di entrambe le leggi Scelba e Mancino. Mentre la Lega Nord nel 2014 raccolse le firme per un referendum per l'abolizione della legge Mancino lesiva, a suo dire, della libertà di espressione sancita dall'art. 21 della Costituzione. Battaglia rilanciata nel 2018 dal ministro Lorenzo Fontana con il sostegno dei leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e della Lega Matteo Salvini. In modo più scaltro Casa Pound, nel suo programma politico 2018, parla genericamente di depenalizzazione di tutti i reati ideologici, associativi e d'opinione.
A questo punto possiamo dare una risposta ai quesiti iniziali, partendo da quelli più semplici e inequivocabili: Mussolini non poteva essere eletto né nel '53 né in qualsiasi altro periodo, perché la sua morte era necessaria e inevitabile per porre un suggello alla fine del fascismo storico iniziato nel 1919; mentre la condanna per apologia di fascismo non riguarda solo gli atti violenti ma chiunque esalti: esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista . Per le restanti due domande la risposta è doverosamente più articolata. Lo impongono le regole della democrazia. Partiamo anche qui da quella più semplice. Si, il pensiero è libero anche per chi si richiama al fascismo, ma non va dimenticato che la Costituzione che garantisce la libertà di pensiero è la stessa che vieta la ricostituzione del partito fascista. Ciò significa che la democrazia italiana tollera chi si richiama al fascismo, pur limitando questa sua libertà di pensiero, vietandogli di esaltarlo pubblicamente. La partecipazione alla vita democratica del paese di chi proclama e diffonde il pensiero fascista è quindi vietata. Per forza di cose la traduzione di tali principi nella realtà quotidiana non è cosa semplice e lineare. In un regime democratico le dinamiche culturali, sociali e politiche, a differenza di un regime dittatoriale non sono fatte di chiari e scuri ma possono assumere infinite sfumature. A dimostrarlo nel concreto è la storia del nostro paese dal dopoguerra ad oggi, ma questo è un compito che lasciamo agli storici appunto. A ciò va aggiunto il fatto che, nel caso specifico del neofascismo, come abbiamo visto nelle precedenti puntate sui vari gruppi della galassia nera, la dissimulazione, l'equilibrismo, l'ipocrisia, la mistificazione, il vittimismo e l'uso strumentale della democrazia, sono alcuni degli strumenti usati da detti gruppi, per agire pubblicamente all'interno della vita democratica, pur rifacendosi ai principi e ai valori del fascismo che è l'antitesi della democrazia. Ma se tutto ciò evidenzia la fragilità delle democrazia non va dimenticata la sua forza, come abbiamo già visto a riguardo dell'evoluzione dell'estrema destra dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale. Prima di chiudere questa puntata è interessante vedere quale sia stato e quale sia ad oggi il livello di tolleranza della democrazia nei confronti del neofascismo. Prendiamo spunto dal caso vergognoso di malagiustizia, citato da Adriano Scianca; riguarda due militanti di CasaPound di Bolzano, condannati nel 2011 per apologia di fascismo, per aver fatto il saluto romano in occasione della deposizione di una corona di fiori alla lapide che ricorda le vittime delle foibe. Ciò che il responsabile cultura di CasaPound non poteva saper all'epoca è che la condanna sarebbe stata confermata il 31 maggio 2012 dalla Corte d'Appello di Trento e dalla Cassazione nel 2014 (Corte suprema di cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577) per la quale la: tutela delle istituzioni democratiche non risulta, infatti, erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche o religiose. ricorda inoltre le numerose sentenze della Corte Costituzionale a sostegno della legge Scelba, nonché ritiene legittima l'incriminazione di condotte che risultino possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito, ossia la riorganizzazione del disciolto partito fascista, e ciò in relazione alle modalità di realizzazione delle stesse, posto che ... citando la sentenza n°74 della Corte Costituzionale del 1958: il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.
Da ciò si può comprendere come il giudizio a seconda dei casi possa assumere valutazioni diverse, come d'altronde lo dimostrano le sentenze più recenti in materia. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n°1382/2017 del 14/12/2017, sul merito dei saluti romani alla commemorazione della morte di Sergio Ramelli a Milano il 29/04/2014, ad esempio, nel confermare le sentenze di assoluzione dei vari gradi di giudizio, ribadisce che, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale: la fattispecie penale non colpisce tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute e tra queste non solo gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti quali possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito e quindi idonei a provocare adesioni e consensi a ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Aggiungendo: che le manifestazioni del pensiero fascista e dell'ideologia fascista in sé non sono vietate, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se hanno i connotati di cui sopra e pertanto pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi. Per concludere che: Non è, dunque, la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione.
Sempre la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21409/2019 del 16/05/19, in tale senso ha invece ritenuto giusto punire un avvocato per aver fatto il saluto romano durante una seduta del Consiglio comunale di Milano. Fra le motivazioni: Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il "saluto fascista" accompagnato dalla parola "presente" integra la fattispecie dell'art. 2 del decreto-legge n. 122 del 1993, per la connotazione di pubblicità che qualifica tale espressione gestuale, evocativa del disciolto partito fascista, che appare pregiudizievole dell'ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio di diritto, secondo cui: «Il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) e inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; pur ribadendo che di volta in volta vadano valutati e rinvenuti gli elementi che consentano di ritenere dotate di attitudine offensiva le condotte illecite. Condotte che, nel caso in oggetto, trovavano riscontro nel suo svolgersi in occasione di una seduta della Commissione congiunta del consiglio comunale di Milano su sicurezza e coesione sociale avente a oggetto il cosiddetto Piano Rom. Difatti: la libertà di manifestazione del pensiero cessa quando trasmoda in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista Nel novembre 2019 la Corte d'Appello di Milano, ribaltando l'assoluzione di primo grado, condanna il leader di Lealtà Azione, Fausto Marchetti , per aver fatto il saluto romano al cimitero Monumentale di Milano in occasione della commemorazione per i caduti della Repubblica Sociale il 25 aprile del 2016.
Di questi giorni la sentenza , ancora una volta espressa dalla Corte d'Appello di Milano e nuovamente in contrasto con l'assoluzione di primo grado, con la quale vennero assolti 11 imputati per aver fatto il saluto romano al cimitero Monumentale di Milano: il 23 marzo 2017, dove stavano commemorando i caduti della rivoluzione fascista del 1919 e la fondazione dei fasci di combattimento. L''iniziativa era stata promossa dall'associazione combattenti del Rsi. Il Tribunale li aveva assolti spiegando che in quei gesti non c'era pericolo concreto di ricostituzione del Partito fascista. Nel ricorso del pm si spiega, invece, che quel rito aumenta per la solennità del contesto il pericolo di attrazione e di diffusione di idee discriminatorie. (Ansa.it 14/02/20 ). Vedremo prossimamente se ci saranno e cosa diranno gli eventuali ricorsi in Cassazione. Umberto De Pace GLI ARTICOLI PUBBLICATI 0 - Prologo 1 - Perché Monza? 2 - Bran.Co. e Lealtà Azione - 1 3 - Bran.Co. e Lealtà Azione - 2 4 - Forza Nuova - 1 5 - Forza Nuova - 2 6 - CasaPound - 1 7 - CasaPound - 2 8 - CasaPound - 3 9 - Lorien e Progetto Zero 10 - Lorien e Compagnia Militante 11 - A.D.ES. 12 - Le radici dell'estrema destra monzese - 1 13 - Le radici dell'estrema destra monzese - 2 14 - Sul neofascismo - 1 15 - Sul neofascismo - 2 16 - Sul neofascismo - 3 17 - Sul neofascismo - 4 18 - Sull'antifascismo - 1 19 - Sull'antifascismo - 2 20 - Sull'antifascismo - 3 21 - Sull'antifascismo - 4 22 - Sull'antifascismo - 5 23 - Sull'antifascismo - 6 24 - Sull'antifascismo - 7 25 - Sull'antifascismo - 8 26 - Sull'antifascismo - 9 27 - Sull'antifascismo - 10 28 - Sull'antifascismo - 11 29 - Sull'antifascismo - 12 30 - Sulla democrazia - 1 31 - Sulla democrazia - 2 32 - Sulla democrazia - 3 33 - Sulla democrazia - 4 34 - Sulla democrazia - 5 35 - Sulla democrazia - 6 36 - Sulla democrazia - 7 37 - Sulla democrazia - 8 38 - Sulla democrazia - 9 EVENTUALI COMMENTI lettere@arengario.net Commenti anonimi non saranno pubblicati
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